STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita una associazione di Camperisti
libera, autonoma e volontaria, formata da persone
che praticano il turismo itinerante ed il campeggio
quale forma di impiego del tempo libero e di promozione
culturale, ricreativa e turistica del territorio denominata
Avventuristi - associazione camperisti di Retorbido
siglabile A.R.C.A. Retorbido.
L'associazione ha sede in Retorbido (PV) in via Meardi,
87 ed il trasferimento della sede sociale non comporta
modifica statutaria, ma la sola delibera del Comitato
direttivo da ratificare nella successiva assemblea
dei soci. Tale associazione viene costituita secondo
i criteri dettati dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383
“disciplina delle associazioni di promozione
sociale”.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e apartitica
e non ha finalità di lucro ed agisce nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli
associati.. Essa si propone di promuovere e favorire
in Italia lo sviluppo del turismo e di ogni altra
attività similare o connessa. A tal fine:
a) Opera verso i pubblici poteri per ottenere un quadro
istituzionale atto a favorire la creazione dei servizi
pubblici necessari alla libera circolazione e alla
sosta dei mezzi da campeggio; Favorisce la rimozione
degli impedimenti che ostacolano questo tipo di attività
b) Promuove e sviluppa le conoscenze dei suoi associati
tramite l’informazione e l’organizzazione
di incontri, raduni e viaggi sociali;
c) Promuove la collaborazione con altre organizzazioni
aventi finalità e scopi che si identificano
con quelli del presente statuto;
d) Promuove attività e forme di collaborazione
con organismi che abbiano come scopo la promozione
turistica e la difesa ambientale;
e) Promuove attività e forme di collaborazione
con altre associazioni presenti sul territorio e con
gli enti pubblici, per le attività ricreative
di ragazzi ed anziani e per la promozione di attività
turistiche e sociali sul territorio;
f) Opera, nei confronti dei mezzi di informazione,
al fine di formare nell’opinione pubblica una
chiara conoscenza delle attività legate al
turismo itinerante;
g) Si attiva, verso Enti Pubblici e privati, per ottenere
servizi e forniture in convenzione atte a favorire
il consumo e la diffusione di prodotti biologici,
naturali, eco-compatibili ed il sostegno dei piccoli
produttori biologici stabilendo con essi rapporti
diretti che garantiscano un'equa rimunerazione
A tal fine l'associazione potrà svolgere le
seguenti atività:
a) tenere periodicamente riunioni, aperte anche a
terzi invitati, in locali privati o pubblici; se pubblici
dovranno essere riservati esclusivamente all’A.R.C.A.
Retorbido;
b) organizzare incontri e raduni degli associati;
organizzare viaggi in Italia ed all’estero
c) organizzare manifestazioni atte a promuovere la
conoscenza e lo sviluppo del turismo sul territorio;
d) incoraggiare, in tutte le forme consentite, l’attività
e la divulgazione del turismo itinerante, con lo svolgimento
di conferenze e seminari;
e) promuovere contatti con il mondo politico ed amministrativo,
offrendo il contributo di esperienze maturate dai
propri associati, al fine di addivenire ad una completa,
efficace e soddisfacente normativa atta a tutelare
e regolamentare il turismo itinerante;
f) divulgare nelle opportune forme, in proprio od
avvalendosi delle attività di terzi, il materiale
necessario per la circolazione delle idee e delle
esperienze, nonché i risultati dell’attività
dei suoi stessi associati e dei gruppi di lavoro costituiti
tra questi ultimi. Anche creando un apposito sito
internet;
g) aderire a forme di federazione di tutela delle
associazioni aventi scopi similari al presente statuto.
h) Procedere ad acquisti collettivi di prodotti, assistere
ed informare i soci nel campo alimentare biologico
e nei settori ad esso collegati (modalita' di produzione
e di distribuzione, "ricette" per l'uso,
impatto ambientale, ecc.), promuovere i prodotti eco-compatibili
e le loro tecniche di produzione ed utilizzo
Art. 3. - L'associazione dovrà mantenere sempre
la più completa indipendenza nei confronti
degli organi di governo, delle aziende pubbliche e
private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci:
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente.
Titolo II
I soci
Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone
fisiche che accettano gli articoli del presente statuto
e che condividono gli scopi dell’associazione,
che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo
al raggiungimento degli scopi dell’associazione
e che intendono, con la propria partecipazione, favorire
la conoscenza del territorio e la diffusione delle
tradizioni locali su tutto il territorio nazionale.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua
il cui importo è fissato annualmente dal consiglio
direttivo dell'associazione. La quota associativa,
anche in caso di recesso o esclusione durante l’anno
associativo non viene restituita.
Art. 5 bis Eventuali proventi ed avanzi di gestione
dalle attività dell’associazione non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
Art. 5 ter. – L’esclusione del Socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamenti
o manifestazioni di mancanza di integrità morale
che possano ledere l’associazione e/o i singoli
Soci, o nel caso non provveda al pagamento della quota
associativa entro il 31 Marzo dell’anno di riferimento
Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione
deve darne comunicazione scritta prima dello scadere
dell’anno per il quale è associato. Diversamente
incorrerà nella esclusione di cui al precedente
art. 5 bis decorso il 31 Marzo dell’anno successivo.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata
dal Presidente su delibera del consiglio direttivo
non meno di 10 giorni prima di quello fissato per
l'adunanza, si riunisce nella località da indicarsi
nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di
ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto
finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli
altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine
del giorno per iniziativa del consiglio direttivo,
ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data
e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati
ai soci mediante lettera semplice, e-mail o con altri
mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea
tutti i soci che si trovino in regola col pagamento
della quota di associazione. Ciascun socio potrà
rappresentare al massimo due soci purché munito
di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la
validità delle sue deliberazioni è necessario
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno
il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo
numero di voti, la sessione è rimandata a non
più di trenta giorni dalla prima convocazione;
nella seconda convocazione l'assemblea è valida
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati:
La data di questa sessione può essere fissata
nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti
dei soci presenti o rappresentati mediante regolare
delega scritta rilasciata ad altro socio, purché
non consigliere.
Art. 10. - L'assemblea, è presieduta dal presidente
del consiglio direttivo che nomina un segretario.
Il segretario provvede a redigere i verbali delle
deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere
sottoscritti dal presidente, dal segretario e dagli
scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere
convocate per deliberazione del consiglio direttivo,
oppure per domanda di tanti soci che rappresentano
non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare
il presente statuto ma non possono modificare gli
scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli
2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui
al precedente comma, è necessaria la presenza,
sia di prima che di seconda convocazione, di almeno
la metà dei soci ed il consenso di tre quinti
dei voti presenti o rappresentati.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato
dall'assemblea ed è composto da non meno di
5 membri come verrà determinato dall'assemblea
stessa. Per la prima volta la determinazione del numero
dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto
costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica
tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima
della scadenza del mandato, il consiglio direttivo
provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri così eletti rimangono in carica
sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora
per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si
riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo
è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
La carica di consigliere è gratuita. E’
ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per
viaggi, vitto e alloggio inerenti la rappresentanza
dell'associazione. I limiti di rimborso saranno stabiliti
dal consiglio direttivo in base alla disponibilità
di cassa, ed approvati dall’assemblea ordinaria
dei soci.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito
di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere
e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione
degli scopi dell'associazione e per la sua direzione
ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti
statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione
e sulla sua collaborazione con i terzi nel rispetto
della norma di cui all’'art. 3 e sul reinvestimento
degli eventuali avanzi di gestione nelle attività
istituzionali dell’associazione di cui al presente
statuto;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto
finanziario e statuto patrimoniale, da presentare
all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed
ai terzi e le relative norme e modalità;
h) Predispone eventuali Regolamenti Interni per il
funzionamento dell’associazione
i) conferisce e revoca procedure.
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno
un presidente, che dura in carica per l'intera durata
del consiglio, un vice-presidente, un segretario ed
un tesoriere. La funzione di segretario e tesoriere
può essere conferita anche ad un unico consigliere.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che
sia necessario, su iniziativa del presidente o di
almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno
di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo
sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del
presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla
riunione prendono parte almeno tre consiglieri.
Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria
e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite
al presidente.
TITOLO V
Scioglimento
Art. 18. - Lo scioglimento dell'associazione
è deliberato dall'assemblea generale straordinaria
la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori. La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata con finalità di pubblica utilità
all’Ente Comunale o associazioni di promozione
sociale di finalità similari.
TITOLO VI
Disposizioni generali
Art. 19. - Per tutto quanto non è contenuto
nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto
comune e delle leggi vigenti in materia.