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STATUTO

Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1. - E' costituita una associazione di Camperisti libera, autonoma e volontaria, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, ricreativa e turistica del territorio denominata Avventuristi - associazione camperisti di Retorbido siglabile A.R.C.A. Retorbido.
L'associazione ha sede in Retorbido (PV) in via Meardi, 87 ed il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma la sola delibera del Comitato direttivo da ratificare nella successiva assemblea dei soci. Tale associazione viene costituita secondo i criteri dettati dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 “disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro ed agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia lo sviluppo del turismo e di ogni altra attività similare o connessa. A tal fine:
a) Opera verso i pubblici poteri per ottenere un quadro istituzionale atto a favorire la creazione dei servizi pubblici necessari alla libera circolazione e alla sosta dei mezzi da campeggio; Favorisce la rimozione degli impedimenti che ostacolano questo tipo di attività
b) Promuove e sviluppa le conoscenze dei suoi associati tramite l’informazione e l’organizzazione di incontri, raduni e viaggi sociali;
c) Promuove la collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità e scopi che si identificano con quelli del presente statuto;
d) Promuove attività e forme di collaborazione con organismi che abbiano come scopo la promozione turistica e la difesa ambientale;
e) Promuove attività e forme di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio e con gli enti pubblici, per le attività ricreative di ragazzi ed anziani e per la promozione di attività turistiche e sociali sul territorio;
f) Opera, nei confronti dei mezzi di informazione, al fine di formare nell’opinione pubblica una chiara conoscenza delle attività legate al turismo itinerante;
g) Si attiva, verso Enti Pubblici e privati, per ottenere servizi e forniture in convenzione atte a favorire il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili ed il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione
A tal fine l'associazione potrà svolgere le seguenti atività:
a) tenere periodicamente riunioni, aperte anche a terzi invitati, in locali privati o pubblici; se pubblici dovranno essere riservati esclusivamente all’A.R.C.A. Retorbido;
b) organizzare incontri e raduni degli associati; organizzare viaggi in Italia ed all’estero
c) organizzare manifestazioni atte a promuovere la conoscenza e lo sviluppo del turismo sul territorio;
d) incoraggiare, in tutte le forme consentite, l’attività e la divulgazione del turismo itinerante, con lo svolgimento di conferenze e seminari;
e) promuovere contatti con il mondo politico ed amministrativo, offrendo il contributo di esperienze maturate dai propri associati, al fine di addivenire ad una completa, efficace e soddisfacente normativa atta a tutelare e regolamentare il turismo itinerante;
f) divulgare nelle opportune forme, in proprio od avvalendosi delle attività di terzi, il materiale necessario per la circolazione delle idee e delle esperienze, nonché i risultati dell’attività dei suoi stessi associati e dei gruppi di lavoro costituiti tra questi ultimi. Anche creando un apposito sito internet;
g) aderire a forme di federazione di tutela delle associazioni aventi scopi similari al presente statuto.
h) Procedere ad acquisti collettivi di prodotti, assistere ed informare i soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalita' di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.), promuovere i prodotti eco-compatibili e le loro tecniche di produzione ed utilizzo
Art. 3. - L'associazione dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci:
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente.


Titolo II
I soci


Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che accettano gli articoli del presente statuto e che condividono gli scopi dell’associazione, che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli scopi dell’associazione e che intendono, con la propria partecipazione, favorire la conoscenza del territorio e la diffusione delle tradizioni locali su tutto il territorio nazionale. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. La quota associativa, anche in caso di recesso o esclusione durante l’anno associativo non viene restituita.
Art. 5 bis Eventuali proventi ed avanzi di gestione dalle attività dell’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
Art. 5 ter. – L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamenti o manifestazioni di mancanza di integrità morale che possano ledere l’associazione e/o i singoli Soci, o nel caso non provveda al pagamento della quota associativa entro il 31 Marzo dell’anno di riferimento
Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione scritta prima dello scadere dell’anno per il quale è associato. Diversamente incorrerà nella esclusione di cui al precedente art. 5 bis decorso il 31 Marzo dell’anno successivo.

Titolo III
L'assemblea dei soci


Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Presidente su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante lettera semplice, e-mail o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo due soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.
Art. 10. - L'assemblea, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che nomina un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV
Il consiglio direttivo


Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 5 membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. E’ ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio inerenti la rappresentanza dell'associazione. I limiti di rimborso saranno stabiliti dal consiglio direttivo in base alla disponibilità di cassa, ed approvati dall’assemblea ordinaria dei soci.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi nel rispetto della norma di cui all’'art. 3 e sul reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali dell’associazione di cui al presente statuto;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) Predispone eventuali Regolamenti Interni per il funzionamento dell’associazione
i) conferisce e revoca procedure.
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. La funzione di segretario e tesoriere può essere conferita anche ad un unico consigliere.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri.
Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO V
Scioglimento

Art. 18. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità all’Ente Comunale o associazioni di promozione sociale di finalità similari.

TITOLO VI
Disposizioni generali


Art. 19. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune e delle leggi vigenti in materia.

 


Avventuristi - Associazione Camperisti di Retorbido - Via Meardi, 87 - 27050 Retorbido (PV)